Nullità del contratto d’opera professionale conferito al Geometra. Compenso Professionale non dovuto.
Commento a sentenza n. 1554/2019 emessa dalla Corte d’Appello di Catania
Il cliente si rivolgeva allo studio per impugnare una sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa che lo aveva visto parzialmente soccombente all’esito di un giudizio che aveva instaurato per ottenere il risarcimento del danno derivante da errori nella progettazione che prevedeva la costruzione di un fabbricato. L’azione era stata intrapresa nei confronti del geometra e dell’ingegnere che avevano redatto rispettivamente il progetto architettonico ed il progetto esecutivo.
Il committente sospendeva i lavori di costruzione in seguito alla segnalazione dell’appaltatore di dubbi sulla validità del progetto e conferiva incarico ad un secondo inegnere di effettuare un controllo all’esito del quale veniva confermata la sussistenza di errori di progettazione.
Con la sentenza impugnata veniva riconosciuta la responsabilità del solo ingegnere per gli errori nella progettazione riscontrati dal ctu nominato nel corso del giudzio di primo grado.
Veniva, di conseguenza, rigettata la domanda riconvenzionale dell’ingegnere al pagamento degli onorari e lo stesso veniva condannato al risarcimento dei danni così come quantificati.
Al contrario venivano rigettate le domande proposte nei confronti del geometra, del quale veniva accolta la domanda riconvenzionale per il pagamento degli onorari, ritenendo il primo giudice che il geometra non si era occupato della redazione del progetto esecutivo, contenente i calcoli strutturali, bensì del solo progetto architettonico.
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Con il Giudizio di secondo grando incardinato presso la Corte d’Appello di Catania, si contestava l’erroneità delle statuizioni pronunciate nei confronti del geometra.
La Corte adita ha accertato che la progettazione architettonica cui faceva riferimento il primo giudice, che prevedeva “la costruzione di un fabbricato, con struttura del tipo intelaiata in cemento armato, con solai di piano latero- cemento, costituita da un piano seminterrato destinato a garage, un piano rialzato ed un piano primo adibiti ad attività commerciale, un lastrico solare accessibile con copertura piana e un torrino scala”, non potesse rientrare nelle mansioni di competenza del geometra sulla base dell’art. 16 r.d. n. 274/1929 e dell’art. 1 D.L. 16 novembre 1939 (regio decreto afferente le norme per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato), in vigore all’epoca dei fatti per cui è causa, secondo cui “ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare la incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni”.
Il Collegio giudicante, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha rilevato la fondatezza del motivo con cui la parte appellante ha dedotto la nullità del contratto intervenuto tra il geometra ed il committente, in quanto avente ad oggetto la progettazione di un edificio civile, che, all’evidenza, non poteva definirsi modesto, essendo previsti ben tre piani della dimensione di circa 250 mq.
La Corte ha dichiarato la nullità del contratto d’opera professionale, nonostante la difesa di prime cure non ne avesse richiesto l’accertamento in primo grado, in quanto rilevabile d’ufficio (cfr. S.U. Cass. n. 26243/2014) per contrarietà a norme imperative, e ha rigettato così la domanda del geometra a cui pertanto non spetta alcun compenso per l’opera svolta.
La Suprema Corte, sul punto, precisa infatti che “ …la violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista, stabiliti dalla legge professionale, determina la nullità del contrattto d’opera professionale, rilevabile ai sensi dell’art. 1421 c.c. anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento”.
L’esclusione del compenso professionale, nel caso considerato, discende specificatamente dall’applicazione del disposto dell’art. 2331 c.c., comma 1, che, nei casi in cui l’esercizio di un’attività professionale sia condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, espressamente nega l’azione per il pagamento del compenso al professionista non iscritto ( cfr. sentenza sopra indicata e Cass. 2/9/2011 n. 18038).
La Corte adita, accogliendo il motivo d’appello ha rigettato la domanda proposta in via riconvenzionale dal geometra di condanna del committente al pagamento dell’onorario.
Pertanto, il mancato rispetto delle norme sulle attribuzioni dei professionisti tecnici ha come diretta conseguenza di incidere negativamente sulla liceità del contratto d’opera professionale, con il quale è stato conferito l’incarico, che il geometra non avrebbe dovuto accettare, in quanto non abilitato ad eseguirlo.
Tale nullità assoluta deriva dall’analisi del combinato disposto di cui agli artt. 1418, 2229 e 2231 del Codice Civile.
L’eventuale attività svolta da un tecnico non titolato oltre i limiti delle proprie competenze – e dunque in spregio alle disposizioni che abilitano tale categoria di tecnici al alcune attività e non ad altre – si fonda su un contratto d’opera professionale radicalmente nullo ex lege, poiché il professionista iscritto all’albo, il quale esplichi mansioni non comprese nell’ambito dell’attività propria degli appartenenti alla sua categoria professionale e, perciò, di competenza esclusive di altre categorie, agisce in base ad un contratto di opera intellettuale nullo, in quanto la violazione delle norme imperative disciplinanti l’attività delle singole professioni determina la nullità assoluta del rapporto costituitosi fra prestatore d’opera e cliente.
Consegue, quindi, ulteriormente – in maniera altrettanto automatica – che viene meno il diritto del tecnico di richiedere il compenso per l’attività effettuata.
La severità della disciplina in questione è da attribuire nei motivi di ordine pubblico perseguiti dal legislatore, che impone che chi esercita professionalmente un’attività che richiede determinate cognizioni teorico tecniche, debba essere munito del relativo titolo abilitante ed aver adempiuto a delle specifiche formalità.
Avv. Giovanni Blanco