Giustizia Sportiva della Federazione Ciclistica Italiana. Sentenza del Tribunale Federale I Sezione.
Il caso de quo ricade nella competenza del Tribunale Federale della FCI (Federazione Ciclistica Italiana), organo chiamato a decidere sulla violazione del Regolamento di Giustizia Sportiva nel settore del ciclismo a livello agonistico.
L’art 1 del Regolamento di Giustizia Sportiva impone ai tesserati e agli affiliati di tenere una condotta conforme ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza anche morale, e di osservare le norme, lo Statuto Federale, i regolamenti e le disposizioni federali.
Il Tribunale Federale ha comminato la sanzione della radiazione nei confronti del tesserato R.G., il quale, profittando del suo ruolo di Direttore sportivo, aveva:
in primis contattato un’atleta minorenne, di cui era allenatore all’epoca dei fatti, invitata a salire nella propria auto, molestata ed indotta a non raccontare nulla di quanto accaduto;
in secundis, incontrato l’atleta in più trasferte ove la stessa partecipava, provocandole un persistente stato di turbamento;
in tertiis, creato forti tensioni all’interno del gruppo di atlete di cui la vittima faceva parte.
Per tutti questi fatti, il tesserato veniva deferito agli organi di Giustizia sportiva.
Il Regolamento dispone che il procedimento innanzi all’Organo di Giustizia sportiva sia instaurato d’ufficio, con acquisizione di documenti relativi alla gara, o su segnalazione della Procura Federale, ovvero su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale. (Nel caso di specie, le segnalazioni della violazione del tecnico sportivo derivavano sia dal Presidente del Comitato Regionale sia dal genitore dell’atleta minorenne.)
L’istanza a procedere viene così sottoposta al vaglio del Tribunale Federale, che fissa dell’udienza per l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati i quali possono far pervenire memorie e documenti o indicare testi a difesa.
Il Tribunale Federale decide non solo sulla base dei documenti resi disponibili, ma anche tramite l’audizione personale dei soggetti coinvolti.
Nel caso che ci occupa, su istanza del Procuratore Federale, il Tribunale ha disposto l’audizione di testimoni a conoscenza dei fatti, a conferma della responsabilità del Direttore sportivo.
Il Procuratore Federale richiedeva, oltreché la revoca di eventuali onorificenze federali conferite al tecnico, la comminazione della sanzione della radiazione.
Il Regolamento di Giustizia sportiva prevede per l’appunto la massima sanzione prevista nella radiazione, la quale consiste nella cancellazione dell’affiliato o del tesserato dagli Albi federali e comporta, per quest’ultimo, la revoca del tesseramento (cfr. Regolamento Federale della Federciclismo ex art. 49 lett. e) Di conseguenza il tesserato verrà segnalato al C.O.N.I. e alle altre Federazioni sportive nazionali.
La difesa del deferito chiedeva, ex adverso, l’inibizione dall’attività federale per la durata di 12 mesi. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale Federale, nella persona del Presidente di sezione, decideva per l’immediata radiazione del tecnico, tenuto conto della assoluta ed imperdonabile gravità della condotta concretizzata.
Dalla motivazione resa in sentenza si legge come non sia stato possibile moderare la sanzione comminata a causa dell’entità della violazione dei principi sportivi, del CONI e della Federciclismo, che devono di conseguenza vedere il soggetto allontanato da un ambiente la cui integrità morale deve essere garantita e tutelata in ogni modo e ad ogni livello. I requisiti di correttezza, rettitudine morale e rispetto, si legge ancora, “vanno mantenuti e garantiti nei confronti degli altri tesserati e della Federazione di appartenenza; ancor più la soglia di correttezza e rettitudine morale va innalzata allorquando interessati ai comportamenti siano atleti di età inferiore agli anni 18”.
Le varie Federazioni sportive sono chiamate a svolgere un ruolo importante quali agenzie educative per la trasmissione di tali principi, “devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive” (CONI – Principi di Giustizia Sportiva, art. 1).
Le famiglie affidano i propri minori, anche in età tenerissima o in situazioni di disagio e di difficoltà, ai tecnici, alle società sportive, creando così un rapporto di fiducia delicato, ma che deve assicurare assoluta lealtà e correttezza leale e corretto.
Nessuno dei soggetti depositari di tale fiducia può rendersi attore di comportamenti che permettano di sollevare dubbi minimi sulla tenuta della stessa.
Dott.ssa Erica Magrì